04. Docum.Valut.Espos.Ag.Chimici

 

 

SCUOLA………………………… ................

 

Indirizzo…………………………….- Città

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Decreto Legislativo n. 25/2002

 

Integrazione Titolo VII bis ex D.L.vo 626/94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrata in vigore : 23 giugno 2002

per le attività già avviate alla data di entrata in vigore del decreto .

 

 

Scuola ....................................................................................................................…...

 

Con sede in  .......................................................................................................……...

 

Gestisce attività Efucative ……………. (altre attività assistenza, pulizia etc)   .........….

 

Con uso di sostanze chimiche.

 

Datore di lavoro – direttore ……....................................................................................


PREMESSA

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e dell’art. 72-quater introdotto dal D.L.vo n° 25 del 02/02/02, con lo scopo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi.

 

Il presente documento è da intendersi pertanto come un approfondimento della valutazione del rischio chimico e parte integrante del Documento di valutazione dei rischi più generale redatto ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94.

 

1. DEFINIZIONI

 

1.1. AGENTE CHIMICO

       Ai fini della presente valutazione si è assunta la seguente definizione di agente chimico (riportata nell’art. 72-ter comma 1 lettera a del D.L.vo 25/00):

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.

 

1.2.  AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

       Ai fini della presente valutazione si è assunta la seguente definizione di agente chimico pericoloso (riportata nell’art. 72-ter comma 1 lettera b del D.L.vo 25/00):

b) agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonchè gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

Per completezza si riporta, più in dettaglio, la richiamata definizione di sostanze e preparati pericolosi all’art. 2 (Definizioni), comma 2, del Decreto Legislativo del Governo n° 52 del 03/02/1997 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose):

Ai sensi del presente decreto sono considerati pericolosi le sostanze ed i preparati:

a) esplosivi: le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento;

b) comburenti: le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

c) estremamente infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con i punto di infiammabilita' estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria;

d) facilmente infiammabili:

1) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;

2) le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche topo il distacco della sorgente di accensione;

3) le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilita' e' molto basso;

4) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantita' pericolose;

e) infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilita';

f) molto tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantita', possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

g) tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantita', possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

h) nocivi: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

i) corrosivi: le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

l) irritanti: le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria;

m) sensibilizzanti: le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;

n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;

o) mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

p) tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere piu' frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacita riproduttive maschili o femminili;

q) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati che qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati differiti per una o piu' delle componenti ambientali

 

La CE aggiorna periodicamente l’elenco delle sostanze pericolose, che vengono via via pubblicate dalla Gazzeta Ufficiale, come prescritto dall’art. 18 del Decreto Legislativo del Governo n° 52 del 03/02/1997 di seguito riportato:

Art. 18. - Elenco delle sostanze.

1. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle sostanze notificate, complete del numero CE, compilato dalla Commissione europea.

 

1.3. La scheda di sicurezza

Le principali informazioni sulle proprietà pericolose degli agenti chimici, nonchè sulla salute e sicurezza devono essere riassunte a cura del produttore o del fornitore in una apposita scheda di sicurezza.

La Scuola sta raccogliendo tutte le SCHEDE DI SIICUREZZA DEI PRODOTTI IN USO.

 

La Scheda informativa deve essere fornita assieme alla sostanza o preparato; deve essere redatta conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997 (Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza) e periodicamente aggiornata.

Tali obblighi sono sanciti dai seguenti disposti di legge:

·       art. 25 del Decreto Legislativo del Governo n° 52 del 03/02/1997 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose):

Art. 25. - Scheda informativa in materia di sicurezza.

1. Per consentire agli utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, nonche' della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario della sostanza stessa, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli e' tenuto altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.

2. La scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in lingua italiana, nell'osservanza delle disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro della sanita' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in conformita' alle direttive comunitarie; la scheda deve riportare, come informazione, la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.

 

·       art. 9 del Decreto Legislativo n° 285 del 16/07/1998 (Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128):

Art. 9. - Scheda informativa in materia di sicurezza.

1. Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare le misure per la protezione dell'ambiente, nonchè della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario del preparato stesso, in occasione o anteriormente alla prima fornitura, una scheda informativa in materia di sicurezza redatta conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997, ed è tenuto, altresì, a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.

 

·       art. 72-quater comma 4 del Decreto Legislativo 626/94 come modificato dall’art. 2 del D.L.vo 25/00:

4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

 

 

2.      ATTIVITA’ CHE COMPORTANO LA PRESENZA DI AGENTI CHIMICI

 

       Ai fini della presente valutazione si è assunta la seguente definizione di attivita’ che comporta la presenza di agenti chimici (riportata nell’art. 72-ter comma 1 lettera c del D.L.vo 25/00):

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

 

2.1. AGENTI CHIMICI PERICOLOSI INDIVIDUATI

       Gli aspetti relativi agli agenti chimici pericolosi da prendere in considerazione indicati dall’art. 72-quater al comma 1 del Decreto Legislativo 626/94 come modificato dall’art. 2 del D.L.vo 25/00, sono :

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;

c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati per ogni mansione gli agenti chimici pericolosi che sono stati individuati a seguito dell’esame delle attività svolte nella Scuola e delle schede di sicurezza delle sostanze e preparati presenti a Scuola.

Si riassumono inoltre i dati e le informazioni che si ritengono significativi al fine della valutazione del rischio per i lavoratori.

Le mansioni sono quelle identificate nel Documento di valutazione dei rischi generale ex art. 4 del D.L.vo 626/94, di cui il presente documento è parte intgrante.

 

 


Riportiamo un esempio

 

Scuola:  ……………………………………………………. Area di Lavoro (Reparto): …………………………………………………………………………………………

 

Mansione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Note

Tipo

indicare il tipo di preparato/sostanza (vernice, solvente, diluente, lubrificante, acido, sgrassante, detergente, inchiostro, flussante, ecc.)

Modalità di utlizzo:

specificare il modo in cui il prodotto viene usato (es. spray, pennello, versato da contenitore, in vasca aperta, a circuito chiuso, ecc.)

Frequenza di utilizzo:

indicare se l’uso (l’esposizione) è continuo, quotidiano, frequente, occasionale (indicare il n° di volte al giorno, settimana, mese, anno) eccezionale (es.: fuoriuscita accidentale, guasto di una macchina)

Durata di utilizzo:

indicare la durata dell’operazione che espone il lavoratore all’agente pericoloso

Quantità utilizzata:

indicare la quantità di agente utilizzati in ogni operazione o presente (litri, kg, ecc.)

Note:

Indicare il tipo di contatto ipotizzabile (attraverso la pelle, inalazione, ingestione); l’esoistenza di eventuali VLEP o VLB; elementi significativi derivanti dalla sorveglianza sanitaria, indagini ambientali effettuate, misure preventive e protettive ed eventuali altri aspetti di interesse.

 


2.2.            LIVELLO DI RISCHIO

Per la valutazione del rischio si sono presi in esame in particolare i seguenti fattori:

a) le proprietà degli agenti chimici pericolosi individuati;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza;

c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti chimici pericolosi, compresa la quantità degli stessi;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;

h) le conclusioni tratte da eventuali indagini e misurazioni ambientali effettuate.

 

Sulla base di quanto sopra si è preventivamente valutato se, in relazione al tipo e alle quantità degli agenti chimici pericolosi individuati e alle modalità e frequenza di esposizione, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e se le misure generali di prevenzione sono sufficienti a ridurre il rischio.

 

Tale caso è stato sinteticamente definito di rischio moderato.

 

Il caso contrario, non essendo possibile eliminare il rischio attraverso la sostituzione degli agenti chimici pericolosi, è stato sinteticamente definito di rischio non moderato.

 

Nelle tabelle seguenti si sono sintetizzati i risultati della valutazione del rischio.

 

Gli esposti agli agenti chimici pericolosi sono gli addetti della Scuola così come individuati nel Documento di valutazione dei rischi generale ex art. 4 del D.L.vo 626/94 di cui il presente documento è parte integrante.

 


 

MANSIONE

REPARTO

LIVELLO DI RISCHIO

NOTE

Addetto cucina

 

moderato

a.c.p. poco volatili; esposizione ridotta; installata aspirazione efficace

Addetto pulizie

 

non moderato

a.c.p. vcolatili, presenti in miscela; esposizione prolungata e frequente;.

Addetto gestione

laboratorio chimica-bio

 

moderato

a.c.p. poco volatili; esposizione breve e poco frequente; quantità modeste; uso di guanti.

 


2.3.            MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE APPLICATE

L’art. 72-quater comma 2 del D.L.vo 626/94 come modificato dal D.L.vo 25/02, richiede di indicare le misure che sono state adottate ai sensi dell’art.  72-quinquies (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi).

Per misure generali di prevenzione e protezione si intendono quelle che tendono ad eliminare i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridurli al minimo mediante i seguenti interventi:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;

e) adozione di misure igieniche adeguate;

f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;

g) adozione di metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

 

In particolare sono state applicate le seguenti misure.

 

MISURE TECNICHE

·         Le lavorazioni sono svolte con attrezzature idonee e materiali adeguati

·         Viene svolto un programma delle manutenzioni ordinarie adeguato

·         Attrezzature e impianti sono progettati tenendo conto della sicurezza dei lavoratori nei processi produttivi con presenza di agenti chimici pericolosi

·         L’organizzazione dei sistemi di lavoro tiene conto della sicurezza dei lavoratori

 

MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

·         Si sostituiscono per quanto possibile gli agenti chimici pericolosi con altri meno pericolosi

·         Si limita per quanto possibile l’uso degli agenti chimici pericolosi durante il lavoro

·         Si riduce al minimo per quanto possibile il numero degli esposti agli agenti chimici pericolosi

·         Si riduce al minimo la durata delle esposizioni dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi

·         Si riducono al minimo le quantità di agenti chimici pericolosi utilizzati nelle lavorazioni

·         Si riducono al minimo per quanto possibile le quantità di agenti chimici pericolosi stoccati in azienda

·         Gli agenti chimici pericolosi sono accumulati nei luoghi di lavoro nella quantità non superiore a quella necessaria per la lavorazione giornaliera.

·         Si è regolamentato l’accesso ai luoghi con presenza di agenti chimici pericolosi

·         Le lavorazioni con presenza di agenti chimici pericolosi  sono effettuate in luoghi separati per non esporre lavoratori addetti ad altre lavorazioni

·         Si applicano modalità di lavoro che riducono al minimo la dispersione degli agenti chimici pericolosi

·         Sono applicate procedure per le operazioni particolari che possono comportare esposizioni anomale ad agenti chimici pericolosi (drenaggi, rabbocchi, svuotamenti, spurghi, regolazioni, manutenzioni, prelievi di campioni)

·         I locali e le attrezzature di lavoro con presenza di agenti chimici pericolosi sono puliti accuratamente e frequentemente

·         Il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento degli agenti chimici pericolosi vengono effettuati secondo criteri di sicurezza

·         I lavoratori addetti al trasporto e all'impiego degli agenti chimici pericolosi dispongono dei necessari mezzi di protezione.

·         La raccolta e l’immagazzinamento dei residui delle lavorazioni e dei rifiuti contenenti agenti chimici pericolosi avviene secondo criteri di sicurezza

·         All’ingresso dei locali e presso le attrezzature di lavoro con presenza di agenti chimici pericolosi è esposta una cartellonistica che evidenzia i rischi e le norme di sicurezza da osservare

 

 

MISURE IGIENICHE

·         Si adottano le misure igieniche adeguate ai rischi che presentano gli agenti chimici pericolosi presenti

·         Sono in dotazione indumenti protettivi adeguati agli agenti chimici pericolosi presenti

·         Sono presenti servizi igienici dotati di docce, spogliatoi e lavandini in numero adeguato.

·         Sono installate fontanelle lavaocchi in corrispondenza delle zone di lavoro con presenza di agenti chimici pericolosi.

·         Sono in dotazione armadietti in numero adeguato

·         Gli indumenti di lavoro sono conservati separatamente da quelli civili.

·         Esiste il divieto di fumare, mangiare, bere nelle zone di lavoro con presenza di agenti chimici pericolosi.

 

3.  MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE APPLICATE

L’art. 72-quater comma 2 del D.L.vo 626/94 come modificato dal D.L.vo 25/02, richiede di indicare le misure che sono state adottate ai sensi dell’art. 72-sexies (Misure specifiche di protezione e prevenzione).

Per misure specifiche di prevenzione e protezione si intendono quelle che tendono a ridurre i rischi derivanti dagli agenti chimici pericolosi (qualora la natura dell’attività non consenta la sostituzione degli agenti pericolosi con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non siano o siano meno pericolosi per la salute dei lavoratori) mediante i seguenti interventi:

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonchè uso di attrezzature e materiali adeguati;

b) adozione di appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

c) adozione di misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies del D.L.vo 626/94 come modificato dal D.L.vo 25/02.

e) misurazione, periodica e in occasione di modifiche delle esposizioni, degli agenti chimici pericolosi.

In particolare sono state applicate le seguenti misure.

 

3.1. MISURE TECNICHE

·       Vengono effettuati controlli tecnici sulle attrezzature e gli impianti per mantenere al minimo il rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi

·       Gli agenti chimici pericolosi sono confinati e ben stoccati

·       I rivestimenti dei pavimenti e delle pareti dei locali con presenza di agenti chimici pericolosi consentono una pulizia facile e completa

·       Gli agenti chimici pericolosi che possono reagire tra loro dando luogo ad effetti pericolosi sono immagazzinate in luoghi separati

 

3.2. MISURE ORGANIZZATIVE, PREVENTIVE E DI PROTEZIONE COLLETTIVE

·       Si effettua un controllo sistematico del grado di pulizia

·       Le schede di sicurezza di tutte le agenti chimici pericolosi presenti a scuola e sono raccolte e tenute a disposizione dei lavoratori o dei loro rappresentanti

·       Viene evitata la formazione di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o chimicamente instabili mediante una ventilazione adeguata e buoni ricambi d’aria durante l’uso delle sostanze chimiche.

·       I contenitori di agenti chimici pericolosi hanno chiusura ermetica o tale da impedire il contatto con i lavoratori

·       I recipienti per materiali che provocano emanazioni sgradevoli sono lavati frequentemente e, se necessario, disinfettati

·       I recipienti contenenti agenti chimici pericolosi portano indicazioni di sicurezza, contrassegni ed etichette in conformità alla normativa specifica vigente

 

 

 

 

 

3.3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

 

·         In tutte le aree di lavoro con presenza di agenti chimici pericolosi i lavoratori hanno in dotazione i seguenti DPI

 

MANSIONE

D.P.I.

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         I lavoratori sono tenuti a controllare, usare e conservare correttamente i D.P.I. ricevuti in dotazione e a segnalarne tempestivamente l’usura o la rottura.

·         Si adottano misure protettive particolari per i lavoratori ipersuscettibili ad agenti chimici pericolosi (prevedere eventuale sorveglianza sanitaria da parte di un Medico Competente).

 

3.4. EVENTUALE  SORVEGLIANZA SANITARIA

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi classificabili come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.

·       I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi sono sottoposti ad un controllo sanitario preventivo e periodico con cadenza annuale o secondo le prescrizioni del medico competente

·       Viene eseguito il monitoraggio biologico per tutti i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi che hanno un VLB (valore limite biologico)

·       I risultati anonimi del monitoraggio biologico sono allegati al documento di valutazione dei rischi

·       Sono adottate misure preventive e protettive particolari che il medico competente ritiene necessarie per singoli lavoratori a seguito di risultanze di esami clinici e biologici

·       Il medico competente istituisce e aggiorna per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda

·       Nella cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria sono specificati i livelli di esposizione professionali individuali ricavati da eventuali analisi ambientali

 

 

4.      PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Sulla base della valutazione del rischio chimico effettuata, si è proceduto alla verifica dell’adeguatezza delle misure preventive e protettive esistenti.

 

Si indicano di seguito quali miglioramenti, ampliamenti e/o integrazioni delle misure di prevenzione e protezione si è ritenuto opportuno prevedere al fine di ridurre al minimo il rischio da agenti chimici pericolosi.

 

Si sono associati alle singole misure sia il livello di rischio (calcolato con lo stesso criterio basato sulla probabilità/gravità descritto nel Documento della valutazione dei rischi generale) sia il termine di attuazione (data entro cui è prevista l’attuazione della misura).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISURE GENERALI

·         Si prevede il miglioramento delle attrezzature e dei materiali utilizzati

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede il miglioramento del programma delle manutenzioni ordinarie

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede l’intervento sulle attrezzature e sui DPI in dotazione per migliorare i livelli di sicurezza per i lavoratori nelle attività con presenza di agenti chimici pericolosi

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di sostituire gli agenti chimici pericolosi con altri meno pericolosi

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di limitare l’uso degli agenti chimici pericolosi durante il lavoro

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di ridurre numero degli esposti agli agenti chimici pericolosi

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di ridurre la durata delle esposizioni dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di ridurre le quantità di agenti chimici pericolosi utilizzati nelle lavorazioni

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di ridurre le quantità di agenti chimici pericolosi stoccati

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di migliorare i livelli dei sicurezza con cui  avvengono la raccolta e l’immagazzinamento  dei rifiuti contenenti agenti chimici pericolosi

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di integrare la cartellonistica all’ingresso dei locali e presso le attrezzature di lavoro con presenza di agenti chimici pericolosi che evidenzia i rischi e le norme di sicurezza da osservare

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di migliorare le misure igieniche per adeguarle ai rischi che comportano gli agenti chimici pericolosi presenti

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di integrare e migliorare per i casi individuati la dotazione di indumenti di lavoro in modo da adeguarli agli agenti chimici pericolosi presenti

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di integrare i servizi igienici con docce, spogliatoi e lavandini in numero adeguato.

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di integrare gli armadietti per facilitare la conservazione degli indumenti di lavoro in luoghi separati da quelli civili.

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di estendere il divieto di fumare, mangiare, bere nelle zone di lavoro con presenza di agenti chimici pericolosi.

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di organizzare il sistema di raccolta e aggiornamento delle schede di sicurezza di tutti gli agenti chimici pericolosi presenti in azienda, tenendole a disposizione dei lavoratori o dei loro rappresentanti

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di conservare i recipienti adibiti al trasporto di agenti chimici pericolosi in luoghi appositi e separati (con l’indicazione di pieno o vuoto quando necessaria)

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di rinnovare i contrassegni, le etichette e le indicazioni di sicurezza dei recipienti contenenti agenti chimici pericolosi

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

·         Si prevede di estendere la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi classificabili come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo sentito il parere del medico competente

LDR =

 

TERMINE DI ATTUAZIONE =

 

 


5.      PERIODICITA’ DELLA VALUTAZIONE

E’ previsto l’aggiornamento della valutazione del rischio chimico con periodicità biennale.

Se si modificato le condizioni di rischio occorre riprocedere a nuova valutazione del rischio.

Implicano la modifica del quadro di rischio :

-        l’inserimento di sostanze chimiche quando non previste;

-        l’uso di sostanze chimiche pericolose quando prima erano impiegate sostanze non pericolose;

-        l’attivazione di processi di lavoro che espongono a sostanze chimiche pericolose;

-        il cambiamento della sostanza chimica in uso .

 

 

 

 

 

FIRMATO:                                                             DATA:.......................

 

 

Il datore di lavoro:

 

 

 

..................................................................................

 

 

 

 

 

 

Altre figure che hanno contribuito alla preparazione del documento o firmano per presa visione:

 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

 

..................................................................................

 

 

 

Il Medico competente:

 

..................................................................................

 

 

 

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza:

 

.................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGHIAMO UN ESEMPIO

A CUI E’ POSSIBILE RIFERIRSI

Tratto da ambientesicurezza quindicianle del sole24ore n.14 luglio 2002

 

 

 

1.1.1     LAVORAZIONI CON RISCHIO CHIMICO VALUTATE

 

 

 

Operazioni di pulizia dei locali ove si lavora e pulizia suppelettili.

Eventuali appunti :

 

Lavorazioni attuate anche con ditte terze in appalto – si attua l’art. 7 , D. Lgs. N. 626/1994

 

Operazioni di pulizia dei locali, attrezzi, cucine ove si prepara e conservano le vivande anche in accordo con la normatica HACCP.

 

 

 

Utilizo di detersivi e detergenti con opportuna diluizione per pulizia dei locali

 

 

 

Inserimento detersivi e detergenti nelle lavatrici con opportuna diluizione nel locale lavanderia.

 

 

 

Analisi e miscelazione sostanze chimiche in attività di laboratorio didattico.

 

 

 

 

REPARTI DI LAVORO A RISCHIO CHIMICO

 

Eventuali appunti

 

Aule Locali di lavoro

 

 

 

Cucina e depositi

 

 

 

Lavanderia interna

 

 

 

Laboratorio

 

 

SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE

 

 

Sostanza chimica o processo di lavoro

Rischio rilevato dalla lettura schede tossicologiche e di rischio o dati ambientali eventuali – Classificazione di rischio .

 

N.B. : i nominativi delle sostanze sono di pura fantasia

 

N.B.: in neretto  vengono evidenziati i prodotti classificati pericolosi e che possono generare un pericolo grave

 

2                        Analisi dei locali didattici

 

X1 per pulizia piatti e stoviglie

Classificato non pericoloso -  non buttare negli occhi ma proteggersi – rischio di potenziali lesioni corneali – per le mani usare i guanti e le creme nutrienti – non ingerire – non sussiste il rischio per inalazione.

X2 per lavaggio tessuti di cotone, lino, ecc. in lavatrice

Detersivo in polvere – non pericoloso – non buttare negli occhi ma proteggersi – non inalare per la presenza di un rischio di irritazione dell’apparato respiratorio – irritante per la pelle quindi è necessario usare i guanti – non ingerire – in caso di dispersione a terra aprire le finestre per un efficace ricambio d’aria.

Candeggina – per bucato a mano o in lavatrice.

Evitare il contatto con gli occhi e proteggersi , usare i guanti per proteggere la cute, non respirare e ventilare i locali in caso di spargimento a terra – non ingerire – Non classificato.

Alcool per disinfezione

Non respirare a lungo, in caso di spargimenti a terra ventilare i locali, non ingerire – non classificato .

X3 Cloroattivo per cucina – detergente in polvere leggermente abrasivo –il cloro ha la funzione sanificante.

Prodotto classificato non pericoloso – proteggere gli occhi durante l’uso in quanto sussiste il rischio di congiuntivite – non ingerire – usare i guanti durante l’uso – in caso di dispersione può dare effetti di leggera irritazione delle vie respiratorie – ventilare in tal caso il luogo di lavoro

I C – prodotto detergente liquido per igiene scarichi contro occlusioni

Classificato come corrosivo (come tutti i prodotti di questo genere). E’ indispensabile proteggere gli occhi durante l’uso per gravi lesioni corneali in caso di contatto – usare i guanti impermeabili per evitare il contatto con la pelle – può provocare ustioni – non ingerire – ventilare durante l’uso in quanto può dare effetti di leggera irritazione alle vie respiratorie e bruciore.

Classificato come corrosivo riporta le seguenti frasi di rischio sull’etichetta:

-         Provoca gravi ustioni

-         Conservare fuori dalla portata dei bambini

-         in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua;

-         togliersi di dosso gli indumenti contaminati

-         in caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua;

-         usare guanti, e proteggere gli occhi e la faccia (vedi visiera integrale a disposizione)

-         Classificato pericoloso

 

SOAP – sapone

Non pericoloso : in ogni caso non ingerire e non buttare direttamente negli occhi

SOAP 2 – sapone

Non pericoloso : non ingerire

I.D.A.  – detergente liquido concentrato per pulizie pavimenti

Non pericoloso – proteggere gli occhi durante il travaso e uso – rischio bruciori agli occhi , possibili lesioni corneali – non ingerire – la pelle si irrita per contatto prolungato e quindi usare i guanti – nessun rischio per inalazione

SOFT – per bucato – ammorbidente liquido

Non  pericoloso : proteggere gli occhi durante l’uso per possibili lesioni corneali – può dare leggere irritazioni alla pelle e quindi usare i guanti – non ingerire – nessun rischio per inalazione.

 

I A – soluzione concentrata a base acida per la neutralizzazione dei tessuti di cotone , lino, canapa.

Prodotto irritante : conservare fuori dalla portata dei bambini – in caso di contatto con gli occhi e la pelle lavarsi con acqua – usare quindi i guanti e la visiera protettiva – per inalazione può dare un leggero prurito e irritazione delle prime vie respiratorie – ventilare l’area d’uso in particolare in caso di spargimenti – è da evitare il contatto con gli occhi secondo i dati rilevati sull’etichetta del prodotto – non miscelare con ipocloriti (candeggina) in quanto può sviluppare gas di cloro pericolosi  - contiene acido acetico .

Classificato pericoloso.

ICI NEUTRO  - detergente liquido concentrato

Non pericoloso – proteggere gli occhi durante l’uso per rischio di danni agli occhi – nessun danno per la pelle ma proteggere con i  guanti  - non ingerire – nessun rischio  da inalazione.

I ALCALINO – detergente liquido concentrato

Classificato come corrosivo e quindi pericoloso – proteggere con attenzione gli occhi, proteggere la pelle per rischio ustioni e scottature, non ingerire, per le vie respiratorie può dare un leggero bruciore e possibile irritazione – ventilare l’area di lavoro – togliersi di dosso gli indumenti contaminati nel caso d’uso – contiene sodio idrato corrosivo

ICS. L extra – detergente liquido per lavaggio stoviglie in macchina lavastoviglie .

Classificato corrosivo e quindi pericoloso – proteggere gli occhi durante l’uso , usare i guanti durante l’uso , non ingerire e può dare una leggera irritazione alle vie respiratorie – ventilare i luoghi di lavoro – provoca gravi ustioni in caso di contatto – contiene idrossivo di potassio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi del reparto cucina

N.B. nei reparti sono presenti alcuni monoblocco cucina con cappa aspirante

2.1.1.1           D9 – detergente per forni

Classificato come pericoloso in quanto per contatto provoca gravi ustioni – rischio di gravi lesioni oculari per contatto – quindi proteggere gli occhi , il viso e la pelle (in particolare usare guanti ) – evitare quanto possibile l’inalazione del prodotto e ventilare durante l’uso.

2.1.1.2           Detergente universale D2

Prodotto Xn nocivo – quindi pericoloso

Nocivo per inalazione, irritante per gli occhi , per le vie respiratorie, irritante per la pelle – occorre proteggersi il viso e le mani, ventilare in caso d’uso per ridurre il livello di aerosol aerodisperso TLV Monoetanolammina  6,000 mg/m 3 – per ridurre tale limite ventilare abbondantemente durante l’uso .

2.1.1.3           Detergente igienizzante D 10

Pericoloso Xn nocivo – non ingerire – proteggere gli occhi e la pelle – irritante TLV Monoetanolammina 6,000 mg/m 3 , ventilare durante l’uso

LE –sapone lavamani

Nessun pericolo

2.1.1.4           SA disinfettante cloroattivo

Corrosivo e quindi pericoloso – a contatto con gli acidi libera gas tossico – provoca grandi ustioni – proteggere il viso e la pelle – ventilare con cura durante l’uso – non ingerire – non mischiare assieme ad altri prodotti.

 

Analisi del locale lavanderia

Nel locale lavanderia di usano :

1) IA

Si veda la precedente analisi : pericoloso

2) IC NEUTRO

Si veda la precedente analisi: non pericoloso

3) I ALCALINO

Si veda la precedente analisi : pericoloso

4) SOFT – ammorbidente

Si veda la precedente analisi : non pericoloso

Candeggiante – soluzione a base di cloro ad azione sbiancante

Classificato come corrosivo e quindi pericoloso – provoca ustioni – proteggere il viso e la pelle durante l’uso –ventilare i locali durante i travasi e l’uso – togliersi gli indumenti contaminati .

 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUL RISCHIO CHIMICO

Attuazione entro tre mesi dalla sua entrata in vigore : il 12 aprile 2002 (per le attività già avviate alla data di entrata in vigore del D. Lgs. N. 25/2002)

N.B.   Se si modificato le condizioni di rischio occorre riprocedere a nuova valutazione del rischio.

Implicano la modifica del quadro di rischio :

-         l’inserimento di sostanze chimiche quando non previste;

-         l’uso di sostanze chimiche pericolose quando prima erano impiegate sostanze non pericolose;

-         l’attivazione di processi di lavoro che espongono a sostanze chimiche pericolose;

-         il cambiamento della sostanza chimica in uso .

 

 

2.1.1.5           NOTE E MODIFICHE

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

N.B.:  A questo punto , determinata l’attività di lavoro, il reparto e la tipologia di sostanza in uso si procede alla classificazione del rischio per gli addetti ai lavori e alla elencazione delle misure preventive attuate. In questo modo il documento risulta di facile comprensione da parte degli attori della sicurezza aziendali.

 

APPROFONDIMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PER ADDETTI AI LAVORI

Classificazione del rischio – Misure preventive e protettive attivate.

 

2.1.1.5.1          LIVELLO 0 – non rischio

Sono presenti lavoratori subordinati esposti ad agenti chimici non pericolosi   e che comunque non presentano un rischio per la salute (valutazione di tutti i rischi presenti anche in base alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15 novembre 2001)

 

2.1.1.5.2          Oppure

Sono assenti le sostanze chimiche in lavorazione :

[  ]  sono assenti le sostanze chimiche – la valutazione termina qui per assenza di rischio

[X]  sono presenti sostanze chimiche generiche senza rischio per il lavoratore

 

Per tale secondo punto si attuano le comuni procedure di lavoro per i prodotti di uso e consumo tra cui :

1)      mezzi personali di protezione in dotazione ai lavoratori per lo specifico rischio tra cui i guanti  impermeabili, la visiera protettiva o gli occhialini, la divisa da lavoro standard;

2)      ventilare i locali durante l’uso delle sostanze chimiche anche se possiedono un rischio ridotto tramite le aperture;

3)      conservazione dei prodotti chimici nei loro contenitori lontano dalla portata dei bambini e degenti .

 

Ricadono in tale classe di rischio gli utilizzatori di alcool disinfettante e prodotti chimici semplici – rischio per tutti i reparti di lavoro generalizzato.

 

LIVELLO 1 – rischio basso da sostanze chimiche generiche non pericolose.

Le sostanze chimiche presenti sono generiche  e non pericolose ma presentano dei rischi per la salute dei lavoratori che le utilizzano da consultazione delle schede tossicologiche o da dati ambientali (si veda allegato precedente).

Dalla consultazione delle schede tossicologiche quali rischi si sono rilevati ::

1)      rischio agli occhi per irritazioni o danni corneali;

2)     rischio alla pelle per irritazioni ;

3)     irritazioni apparato respiratorio di lieve entità;

4)     contatto di terzi non  autorizzati ;

5)     ingestione vietata in tutti i prodotti.

 

 

Quali reparti concernono i rischi sopra definiti :

Sono rischi tipici delle sostanze chimiche in uso. Ogni attività di lavoro ha in uso sostanze chimiche con questi rischi pertanto la tutela va attuata a tutti i livelli in modo similare . Sono prodotti di uso generale per la pulizia dei reparti.

 

 

 

MISURE PREVENTIVE PERSONALI (LIVELLO 1)

Date in dotazione ai lavoratori esposti nell’uso del prodotto chimico non pericoloso

Guanti impermeabili specifici

Visiera protettiva per occhi

Scarpe con suola antiscivolo

Indumenti da lavoro standard

Pettoralina impermeabile per addetti ai lavori in particolare per operazioni di travaso

 

 

 

 

 

 

 

IL LIVELLO, IL TIPO E LA DURATURA DELL’ESPOSIZIONE ALL’AGENTE CHIMICO NON PERICOLOSO (LIVELLO 1)

Modesto – tipico dell’attività di pulizia dei reparti degenti e cucina

In lavanderia il prodotto chimico è caricato nelle macchine secondo i vari cicli di lavaggio – è un rischio maggiore rispetto agli altri settori operativi visto l’uso più massiccio

I tempi sono difficilmente stimabili

Il contatto è di tipo diretto durante le operazioni di pulizia e indiretto nell’uso delle macchine (salvo le operazioni di travaso)

 

2.1.1.5.2.1 INFORMAZIONI E FORMAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI E CONSULTAZIONE RLS LAVORATORI

Sono messe a disposizione degli addetti ai lavori le schede tossicologiche. Ogni piano di lavoro, in apposito armadio, contiene le schede tossicologiche dei prodotti chimici. La copia della presente analisi è messa a disposizione del medico competente e del RLS lavoratori per ogni osservazione di merito.

Si prevede l’organizzazione tramite il servizio di prevenzione di una riunione con il personale per esplicare tali novità.

 

2.1.1.5.2.2 ALTRE MISURE PREVENTIVE ADOTTATE

þ     i prodotti chimici vanno lasciati nei loro appositi contenitori;

þ     vanno conservati in locali separati chiusi a chiave o in appositi armati protetti dai degenti e terzi;

þ     le schede tossicologiche vanno lette con attenzione da tutti i lavoratori utilizzatori;

þ     i contenitori vuoti vanno smaltiti correttamente senza disperdere il contenitore stesso nell’ambiente;

þ     i quantitativi di sostanze chimiche vanno usate con moderazione secondo i quantitativi prescritti nelle schede tossicologiche e nelle istruzioni d’uso riportate sull’etichetta del prodotto in uso ;

þ     in lavanderia è esposta la segnaletica di sicurezza specifica ed informativa D. Lgs. N. 493/1996.

 

Livello di rischio : conclusione .

Si è determinato che per i prodotti di pulizia dei locali degenti e cucina, quelli che nell’elenco non sono evidenziati in neretto, sussiste un rischio basso visto l’impiego non costante, vista la loro diluizione alla fonte di produzione, visto l’uso indiretto in lavanderia (in quanto contenuti e captati dalle macchine di lavoro) e viste le procedure di sicurezza adottate.

A questo punto si procede all’analisi delle sostanze pericolose classificate in questo modo dalla scheda tossicologica o per la presenza di TLV di esposizione (vedi D. Lgs. N. 25/2002)

 

SOSTENZE CHIMICHE PERICOLOSE E RISCHI CORRELATI

(dall’elenco delle sostanze chimiche utilizzate)

 

SOSTANZA

LAVORAZIONE

3                        RISCHIO

Dalla scheda tossicologica o dal processo di lavoro

IC DETERGENTE

Detergente liquido per bagni in uso nei reparti degenti

CORROSIVO per gli occhi e la pelle – irritazione leggera apparato respiratorio

I A SOLUZIONE ACIDA

Soluzione concentrata a base acida per la neutralizzazione dei tessuti di cotone, ecc. – uso nei reparti degenti . Usato anche in lavanderia

IRRITANTE –danni agli occhi e alla pelle – irritazione all’apparato respiratorio – non miscelare con candeggina per rilascio gas di cloro pericolosi

I ALCALINO

Detergente liquido concentrato – reparti degenti. Usato anche in lavanderia

CORROSIVO per gli occhi e la pelle – rischio ustioni e scottature – leggero bruciore e irritazioni all’apparato respiratorio

ICS L. extra lavaggio stoviglie

Detergente liquido per lavaggio stoviglie – uso nei reparti degenti

CORROSIVO per occhi e pelle –rischio di gravi ustioni

D9 detergente forni

Detergente per forni – uso in cucina

PERICOLOSO per gravi ustioni da contatto e gravi lesioni per gli occhi – evitare inalazione

D2 detergente

Detergente universale – uso in cucina

NOCIVO – nocivo per inalazione, irritante per gli  occhi e per la pelle

D10 detergente

Igienizzante – uso in cucina

NOCIVO

SA disinfettante

Disinfettante cloroattivo –uso in cucina

CORROSIVO provoca grandi ustioni

Candeggiante

Candeggiante usato in lavanderia

CORROSIVO

 

 

 

 

 

Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione

Contatto diretto durante la pulizia – la principale protezione è data dall’uso dei DPI e della ventilazione dei locali con l’apertura dei serramenti esistenti.

Durante l’uso delle macchine di lavanderia non sussiste contatto salvo le operazioni di caricamento e scaricamento dei contenitori di stoccaggio.

I prodotti sono in utilizzo occasionale in base alle esigenze di pulizia.

 

Circostanze d’uso dell’agente chimico e i quantitativi in gioco:

-         operazioni di pulizia per reparti e cucina;

-         operazioni di lavaggio suppellettili a mano o a macchina nei reparti;

-         lavaggio a macchina in lavanderia.

 

Quantitativi modesti nei reparti e cucina – quantitativi maggiori in lavanderia ma in uso nelle macchine di lavaggio (contatto indiretto salvo operazioni di travaso).

 

4     I Valori Limite Ponderati

 

I Valori Limite Ponderati (VLP) definiti dalle schede tossicologiche (o altre fonti per esempio IARC) a cui possono risultare esposti i lavoratori al fine di ridurre potenzialmente  al minimo il rischio espositivo (ma senza eliminarlo in quanto tecnicamente improbabile) sono i seguenti :

(si vedano anche i Valori Limiti Biologici determinati dalla scheda tossicologica ove  previsti).

 

Sostanza

VLP

VL Biologico

D2 – cucina - detergente

Monoetanolammina 6,000 mg/m 3

n.d.

D10 – cucina - igienizzante

Monoetanolammina 6,000 mg / m 3

 

 

Quindi è importante ventilare durante l’uso – in cucina sono presenti anche gli aspiratori e le cappe aspiranti – in lavanderia sono presenti gli elettroaspiratori

 

Non si sono rilevati dalla lettura schede altri TLV.

 

Misure preventive e protettive da attuare anche in base alle indicazioni del produttore e fornitore della sostanza chimica e in base all’art. 72 – quinquies

(misure di prevenzione generali).

Messa a disposizione per ogni addetto all’uso delle sostanze chimiche dei seguenti DPI per tutti i reparti di lavoro:

-guanti specifici per le sostanze chimiche impermeabili e con adeguata resistenza meccanica;

-         indumenti da lavoro standard;

-         pettoralina impermeabile per travaso sostanze chimiche;

-         occhiali protettivi o visiera protettiva;

-         mascherine per agenti chimici tipo usa e getta con filtro P2 per travaso sostanze in lavanderia e pulizia forni in cucina;

-         scarpe con suola antiscivolo ;

-         messa a disposizione delle schede tossicologiche dei prodotti chimici ;

-         l’uso dei DPI è indispensabile in particolare nelle operazioni di travaso delle sostanze chimiche in lavanderia;

-         esposizione segnaletica di sicurezza in lavanderia (pericolo acidi corrosivi , usare i DPI);

-         presenza in lavanderia di aperture per ricambio aria;

-         presenza in cucina di aperture per il ricambio aria ;

-         avviare la cappa di aspirazione forni anche durante le operazioni d pulizia per favorire una maggiore aspirazione dell’aria;

-         presenza nei reparti di aperture per il ricambio aria.

 

Azioni di sorveglianza sanitaria intraprese.

 

Vedi protocollo sanitario medico competente – copia della presente valutazione è stata consegnata al medico competente.

Il medico competente nella sorveglianza sanitaria annuale considera il rischio chimico a cui risultano esposti i lavoratori addetti ai reparti consultando e collaborando alla stesura della presente relazione di valutazione del rischio chimico .

 

Conclusione sul livello di rischio pericoloso

In base alla valutazione precedente e all’attuazione di adeguate misure preventive e protettive, il datore di lavoro ritiene che i proprio lavoratori subordinati risultino esposti ad un livello di rischio MODERATO per le sostanze pericolose e ad un livello BASSO per le sostanze non pericolose. Non si procede all’applicazione delle misure preventive specifiche per la classe di rischio maggiore e all’analisi strumentale per determinare il livello di esposizione.

 

4.1        LIVELLO 3 -  rischio elevato e specifico

Assente nella realtà considerata.